L’art.33 del Regolamento REACH impone al fornitore di un Articolo contenente la sostanza, così come definita all’art.59 ed in concentrazioni superiori allo 0,1 % in p/p, l’obbligo di fornire all’utilizzatore professionale o industriale le informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’Articolo.
Il consumatore ha il diritto di accedere alle stesse informazioni e può consultare il database SCIP che è di pubblico accesso, così come farne richiesta al fornitore che ha l’obbligo di rispondere entro 45 giorni.