La notifica SCIP

Obbligatoria dal 5 gennaio 2021

Notifica obbligatoria

La notifica SCIP è obbligatoria per i Fornitori i cui Articoli contengono sostanze SVHC tali da far scattare l’obbligo di comunicazione e tracciabilità delle informazioni lungo l’intera catena di approvvigionamento, dalla produzione alla distribuzione, al consumo ed allo smaltimento.

L’Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha messo a disposizione il proprio portale attraverso il quale trasmettere la notifica. Lo strumento dell’Agenzia, IUCLID, può essere utilizzato direttamente in modalità online; in alternativa il fornitore può comporre offline il fascicolo relativo ai propri articoli e una volta ultimato trasmetterlo attraverso lo stesso strumento.

Il Fornitore ha comunque la possibilità di utilizzare sistemi di terze parti per la preparazione della notifica che deve comunque essere trasmessa in fase finale tramite il portale di ECHA.

Strumenti per notificare
La struttura della notifica SCIP

Le notifiche contengono due tipologie di dati: tecnici ed amministrativi. I primi riguardano i dati sulla struttura e composizione chimica dell’Articolo, quindi riportano le informazioni sulle sostanze con particolare riferimento a quelle preoccupanti (SVHC). I secondi invece si riferiscono all’ente notificatore ovvero al fornitore e riportano le informazioni sulla sua entità legale.

Le notifiche possono riguardare Articoli semplici o Articoli complessi, in entrambi i casi le informazioni di base da riportare sono le stesse:

  • L’identificatore unico di Articolo (primary article ID)
  • Le Istruzioni sull’uso sicuro (informazioni tossicologiche ed eco-tossicologiche)
  • La SVHC ed il suo range di concentrazione
  • La categoria di materiale di cui è costituito l’Articolo (material category / TARIC CODE)
  • La categoria di Miscela che contiene la sostanza preoccupante (EuPCS)

In aiuto del fornitore a valle – tipicamente l’assemblatore e distributore ed il rivenditore – vi è la possibilità della notifica semplificata, che si aggancia a quella fatta dal fornitore a monte della catena di approvvigionamento.

In questo caso il lavoro del notificante è estremamente semplificato ma non è da sottovalutare il punto riguardante le istruzioni per l’uso sicuro che rimangono senz’altro complesse da definire e richiedono pertanto la conduzione di un’analisi approfondita.

L’eleborazione di tali istruzioni infatti richiede, tra le altre, competenze tossicologiche avanzate ed è fondamentale in ottica delle informazioni da inserire nel DVR chimico (Documento di Valutazione del Rischio), in ottemperanza alle disposizioni del Titolo IX del D.Lgs 81/2008, dunque a garanzia della protezione della salute e dell’ambiente.