Gli articoli

“L’Articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica’’

Definizione

La definizione di Articolo è data dall’art. 3 del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).
In particolare parliamo di:

  • Forma: si riferisce alla tridimensionalità dell’oggetto, cioè la profondità, la larghezza e l’altezza.
  • Superficie: lo strato più esterno dell’oggetto.
  • Disegno: la disposizione degli elementi di progetto atta a conseguire nel miglior modo possibile un determinato scopo.

La forma, la superficie o il disegno devono essere più importanti rispetto alla composizione chimica nel determinare la funzione dell’Articolo.

Il termine funzione nella definizione di articolo va interpretato nel senso di principio di base che determina l’uso dell’oggetto, non il livello di sofisticatezza tecnica che determina la qualità del risultato.

Esempio: la funzione di una cartuccia per stampante è quella di trasferire l’inchiostro sulla carta.

La classificazione degli articoli

Un Articolo può essere “Semplice” ovvero usato direttamente, oppure montato in un “Articolo complesso” costituito da più Articoli:

Esempio: Il pneumatico è un articolo semplice, il sedile è un articolo complesso, l’automobile è un articolo “molto complesso”.

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Gli Articoli si suddividono in 3 tipologie:
  • Articoli con sostanze/miscele integrate

  • Articoli costituiti da contenitori/supporti

  • Articoli a rilascio intenzionale di sostanze

I fornitori di articoli

Gli attori che popolano la supply chain sono coinvolti a vario titolo nelle normative riguardanti lo scambio delle informazioni sugli Articoli.

Importatore

Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea responsabile dell’importazione dell’Articolo.

N.B.: il fornitore Extra UE che esporta i propri Articoli in UE non ha obblighi nei confronti del Regolamento REACH, spetta all’Importatore osservarne le disposizioni e quindi verificare in primo luogo di avere a disposizione le informazioni sufficienti sulla composizione dell’Articolo acquistato.

Produttore, assemblatore

Ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un Articolo all’interno della Comunità Europea.

N.B.: il Produttore può configurarsi anche come Importatore se acquista Articoli da fornitori extra-UE per l’impiego nella propria attività di fabbricazione o di assemblaggio.

Rappresentante esclusivo

Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità designata da una persona fisica o giuridica al di fuori della Comunità che fabbrica una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di miscele o articoli, formula una miscela o produce un articolo. Il rappresentante esclusivo adempie agli obblighi che spettano all’Importatore.

Distributore

Ogni attore della catena di approvvigionamento che fornisce un Articolo al destinatario a valle.

N.B.: l’Importatore di un Articolo molto spesso ne è anche il Distributore.

Molto diffusa è la figura del rivenditore che acquista l’Articolo dal suo fabbricante e lo rivende sul mercato al consumo.

Fornitore

Ogni Produttore o Importatore di un Articolo, Distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un Articolo sul mercato europeo.

N.B.: il termine comprende quindi tutti gli attori della catena di approvvigionamento che mettono a disposizione di terzi l’articolo anche se a titolo gratuito oppure ai fini di ricerca e sviluppo.

Destinatario

Un Utilizzatore industriale o professionale o un Consumatore cui viene fornito un Articolo.

N.B.: il REACH esclude dalla definizione di Destinatario i Consumatori, che non hanno alcun obbligo nei confronti del Regolamento, ma al tempo stesso ne sancisce il dititto di richiedere informazioni sulle SVHC contenute nell’Articolo che hanno acquistato/ricevuto: il Fornitore ha l’obbligo di dare risposta entro 45 giorni.

Gli obblighi REACH
Importatori, Produttori e Fornitori hanno una serie di obblighi ai sensi del Regolamento
  • Registrare le sostanze contenute negli articoli e rilasciate intenzionalmente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili
  • Notificare le sostanze contenute negli articoli se gli articoli prodotti e/o importati contengono sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione (SVHC) nelle quantità e concentrazioni richieste.
  • Comunicare ai destinatari le informazioni sulla sicurezza relative alle sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione (SVHC) e contenute negli articoli prodotti e/o importati in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p)
  • Rispettare le restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato di cui all’Allegato XVII
  • Usare sostanze non incluse in Allegato XIV oppure, se le sostanze sono incluse in Allegato XIV, ottenere preventivamente un’autorizzazione all’uso.
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